Art. 26 D.Lgs. 81/2008 — Verifica idoneità fornitori

Aggiornato: giugno 2026.

1. Cosa dice la norma

L'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 impone al committente di verificare l'idoneità tecnico-professionale dei fornitori che eseguono lavori in appalto, subappalto o somministrazione presso la propria sede.

"Il datore di lavoro committente verifica con le modalità previste dal decreto ministeriale [...] l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi."
— Art. 26, comma 1, lettera a) D.Lgs. 81/2008

2. A chi si applica

La norma si applica a tutte le aziende italiane che affidano lavorazioni in appalto o subappalto presso la propria sede produttiva. Non importa la dimensione: vale anche per micro-imprese con un solo fornitore esterno (es. un manutentore).

3. Documenti richiesti

Le verifiche minime obbligatorie sui fornitori includono:

  • — certifica la regolarità contributiva INPS/INAIL. Cosa controllare nel DURC →
  • — attesta esistenza e attività dell'impresa.
  • — documento di valutazione rischi del fornitore (se ha dipendenti). Differenza tra DVR e DUVRI →
  • — responsabilità civile verso terzi.
  • Oltre i cinque uomini-giorno l'anno — e comunque in presenza di rischi particolari, qualunque sia la durata: il , redatto dal committente. Quando il DUVRI è obbligatorio →

4. La responsabilità solidale

Il comma 4 dell'Art. 26 introduce la responsabilità solidale del committente con il fornitore per danni causati da carenze nelle verifiche di idoneità o nella cooperazione/coordinamento delle attività.

In pratica: se il fornitore opera con documenti scaduti e causa un incidente, il committente è coinvolto nei controlli e nelle eventuali sanzioni dell'.

5. Sanzioni

Sono sanzioni penali, previste dall'Art. 55 comma 5 del D.Lgs. 81/2008. Non è una multa amministrativa: è arresto o ammenda, a carico del datore di lavoro committente.

  • Mancata verifica dell'idoneità (Art. 26 c.1 lett. a): arresto da due a quattro mesi o ammenda da €1.423,83 a €6.834,44 — lett. b)
  • Mancata informazione sui rischi (Art. 26 c.1 lett. b): arresto da due a quattro mesi o ammenda da €1.067,88 a €5.695,36 — lett. a)
  • Mancata cooperazione o DUVRI non elaborato(Art. 26 c.2 e c.3 primo periodo): arresto da due a quattro mesi o ammenda da €1.500 a €6.000 — lett. d)
  • Tessera di riconoscimento mancante (Art. 26 c.8): sanzione amministrativa da €142,38 a €711,92 per ciascun lavoratore — lett. i)

Importi dal testo coordinato del D.Lgs. 81/2008 pubblicato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, edizione ottobre 2026.

6. Aggiornamenti 2024-2026

Il D.L. 159/2025, convertito dalla L. 198/2025, ha ritoccato il sistema della patente a crediti (Art. 27 D.Lgs. 81/2008): le nuove decurtazioni valgono per gli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026. Resta la regola di fondo: sotto i 15 crediti non si può operare in cantiere. Patente a crediti: chi deve averla →


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