Art. 26 D.Lgs. 81/2008 — Verifica idoneità fornitori
Aggiornato: giugno 2026.
1. Cosa dice la norma
L'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 impone al committente di verificare l'idoneità tecnico-professionale dei fornitori che eseguono lavori in appalto, subappalto o somministrazione presso la propria sede.
"Il datore di lavoro committente verifica con le modalità previste dal decreto ministeriale [...] l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi."
— Art. 26, comma 1, lettera a) D.Lgs. 81/2008
2. A chi si applica
La norma si applica a tutte le aziende italiane che affidano lavorazioni in appalto o subappalto presso la propria sede produttiva. Non importa la dimensione: vale anche per micro-imprese con un solo fornitore esterno (es. un manutentore).
3. Documenti richiesti
Le verifiche minime obbligatorie sui fornitori includono:
- — certifica la regolarità contributiva INPS/INAIL. Cosa controllare nel DURC →
- — attesta esistenza e attività dell'impresa.
- — documento di valutazione rischi del fornitore (se ha dipendenti). Differenza tra DVR e DUVRI →
- — responsabilità civile verso terzi.
- Oltre i cinque uomini-giorno l'anno — e comunque in presenza di rischi particolari, qualunque sia la durata: il , redatto dal committente. Quando il DUVRI è obbligatorio →
4. La responsabilità solidale
Il comma 4 dell'Art. 26 introduce la responsabilità solidale del committente con il fornitore per danni causati da carenze nelle verifiche di idoneità o nella cooperazione/coordinamento delle attività.
In pratica: se il fornitore opera con documenti scaduti e causa un incidente, il committente è coinvolto nei controlli e nelle eventuali sanzioni dell'.
5. Sanzioni
Sono sanzioni penali, previste dall'Art. 55 comma 5 del D.Lgs. 81/2008. Non è una multa amministrativa: è arresto o ammenda, a carico del datore di lavoro committente.
- Mancata verifica dell'idoneità (Art. 26 c.1 lett. a): arresto da due a quattro mesi o ammenda da €1.423,83 a €6.834,44 — lett. b)
- Mancata informazione sui rischi (Art. 26 c.1 lett. b): arresto da due a quattro mesi o ammenda da €1.067,88 a €5.695,36 — lett. a)
- Mancata cooperazione o DUVRI non elaborato(Art. 26 c.2 e c.3 primo periodo): arresto da due a quattro mesi o ammenda da €1.500 a €6.000 — lett. d)
- Tessera di riconoscimento mancante (Art. 26 c.8): sanzione amministrativa da €142,38 a €711,92 per ciascun lavoratore — lett. i)
Importi dal testo coordinato del D.Lgs. 81/2008 pubblicato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, edizione ottobre 2026.
6. Aggiornamenti 2024-2026
Il D.L. 159/2025, convertito dalla L. 198/2025, ha ritoccato il sistema della patente a crediti (Art. 27 D.Lgs. 81/2008): le nuove decurtazioni valgono per gli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026. Resta la regola di fondo: sotto i 15 crediti non si può operare in cantiere. Patente a crediti: chi deve averla →
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